DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7


Misure urgenti per il contrasto  del  terrorismo,  anche  di  matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni  internazionali  delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019)
 


 aggiornato-aprile 2015 


    

Capo I

Norme per il contrasto del terrorismo anche internazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal  Consiglio  di  sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII  della
Carta delle Nazioni unite;
Visto il decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141,  recante  proroga delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di  polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di ricostruzione e partecipazione alle iniziative  delle  Organizzazioni internazionali per il  consolidamento  dei  processi  di  pace  e  di stabilizzazione, nonche' disposizioni  urgenti  per  il  rinnovo  dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza,  anche  alla  luce dei  recenti   gravissimi   episodi   verificatisi   all'estero,   di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalita' di trattamento di dati personali da parte delle Forze  di  polizia,  nel  rispetto  dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme  vigenti  in materia;
Ritenuta in particolare, la straordinaria  necessita'  di  adottare misure  urgenti,  anche  di  carattere  sanzionatorio,  al  fine   di prevenire il reclutamento nelle  organizzazioni  terroristiche  e  il compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;
Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti  penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;
Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione  del  personale delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di   polizia   alle   missioni internazionali,  le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   e sostegno ai  processi  di  ricostruzione  e  la  partecipazione  alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 10 febbraio 2015;
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro dell'interno, del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1


Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il  primo  comma e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il  caso  di addestramento, la persona arruolata  e'  punita  con  la  pena  della reclusione ((da cinque a otto anni)).».
2. Dopo l'articolo 270-quater del  codice  penale  e'  inserito  il seguente:

«Art. 270-quater.1
Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater,  chiunque organizza, finanzia o  propaganda  viaggi  ((in  territorio  estero)) finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di  terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e'  punito  con  la  reclusione  ((da cinque a otto anni)).».

3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate  le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma,  dopo  le  parole:  «della  persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della  persona  che avendo  acquisito,  anche  autonomamente,  le   istruzioni   per   il compimento degli atti  di  cui  al  primo  periodo,  pone  in  essere comportamenti ((univocamente))  finalizzati  alla  commissione  delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto ((di chi addestra  o istruisce))  e'   commesso   attraverso   strumenti   informatici   o telematici.».
((3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del  codice  penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta'  genitoriale quando e' coinvolto un minore)).


Art. 2


Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle  attivita' terroristiche

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  302,  primo  comma,  e'  aggiunto,  infine,  il seguente periodo: «La pena e'  aumentata  se  il  fatto  e'  commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La pena prevista dal presente comma nonche'  dal  primo  e  dal  secondo comma e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  attraverso  strumenti informatici o telematici.»;
2) al quarto comma e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo: «La pena e' aumentata fino a  due  terzi  se  il  fatto  e'  commesso attraverso strumenti informatici o telematici.»;
((b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: "e' punito con la reclusione da  uno  a  quattro  anni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da due a cinque anni")).
((1-bis. Dopo l'articolo 234 del  codice  di  procedura  penale  e'inserito il seguente:  
"Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici).  -
1.  E'  sempre  consentita  l'acquisizione  di   documenti   e   dati informatici  conservati   all'estero,   anche   diversi   da   quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo  caso,  del legittimo titolare".
   1-ter. Al codice di procedura penale sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
     a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta  la seguente:
     "m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di  documento di identificazione falso previsti dall'articolo  497-bis  del  codice penale";
     b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata.
  1-quater.  All'articolo  226  delle   norme   di   attuazione,   di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
    a) al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "quando  sianecessario per l'acquisizione di notizie concernenti  la  prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4  e  51, comma 3-bis, del codice" sono aggiunte le  seguenti:  ",  nonche'  di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del  codice,  commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   "3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  3,  il  procuratore puo' autorizzare, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi, la conservazione dei  dati  acquisiti,  anche  relativi  al  traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,  quando gli stessi sono indispensabili  per  la  prosecuzione  dell'attivita' finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1")).
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146,  svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi  indicati,  nonche'  delle attivita' di prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche
o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155,  l'organo  del Ministero dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei servizi  di  telecomunicazione,  fatte  salve  le  iniziative  e   le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente  un elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui  agli articoli  270-bis  e  270-sexies  del  codice   penale,   nel   quale confluiscono le  segnalazioni  effettuate  dagli  organi  di  polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo  7-bis  del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 155 del  2005.  ((Il  Ministro  dell'interno  riferisce  sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e  4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione  annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121)).
3.  I  fornitori  di  connettivita',  su  richiesta  dell'autorita' giudiziaria procedente, ((preferibilmente effettuata per  il  tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma  2  dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,))  inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo  le modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della  legge  3 agosto 1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli  270-bis, 270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalita' di terrorismo di cui  all'articolo  270-sexies  del  codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno  compia  dette  attivita'  per  via  telematica,  il  pubblico ministero ordina, con  decreto  motivato,  ((preferibilmente  per  il tramite degli organi  di  polizia  giudiziaria  di  cui  al  comma  2 dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,)) ai  fornitori  di  servizi  di  cui  all'articolo  16   del   decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero  ai  soggetti  che  comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso  i  quali  il contenuto relativo alle medesime attivita'  e'  reso  accessibile  al pubblico, di provvedere alla rimozione dello  stesso.  ((In  caso  di contenuti  generati  dagli   utenti   e   ospitati   su   piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta  la  rimozione  dei  soli specifici contenuti illeciti)). I  destinatari  adempiono  all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore  dal  ricevimento della  notifica.  In  caso  di  mancato   adempimento,   si   dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con  le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale  ((, garantendo comunque, ove tecnicamente  possibile,  la  fruizione  dei contenuti estranei alle condotte illecite)).
5. All'articolo 9, comma 9, del  decreto  legislativo  21  novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono  inserite  le seguenti:   «,   nonche'   al   Comitato   di   analisi    strategica antiterrorismo».


Art. 3


Integrazione della  disciplina  dei  reati  concernenti  l'uso  e  la custodia di sostanze esplodenti ((e di  quella  della  detenzione  di armi  comuni  da   sparo   e   dei   relativi   caricatori,   nonche'   tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti))

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente:

«Art. 678-bis
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

Chiunque, senza  averne  titolo,  introduce  nel  territorio  dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze  o le miscele che le contengono indicate come  precursori  di  esplosivi nell'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a ((euro 1.000)).».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente:

«Art. 679-bis
Omissioni in materia di precursori di esplosivi

Chiunque  omette  di  denunciare  all'Autorita'  il  furto   o   la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi  negli Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi  o  con l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a 5.000  euro  nei  confronti   di   chiunque   omette   di   segnalare all'Autorita'  le  transazioni  sospette,  relative   alle   sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE)  n.  98/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

((3-bis.  Al  fine  di   assicurare   al   Ministero   dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35  e  55  del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nonche' le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato  dal  comma  3-ter  del presente   articolo,   comunicano   tempestivamente   alle   questure
territorialmente competenti le informazioni e i  dati  ivi  previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici,  secondo  modalita'  e tempi stabiliti con decreto del  Ministro  dell'interno,  sentito  il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  da  adottare  entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.8,  e  successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: "A decorrere  dal  5  aprile  2015,  le imprese sono tenute ad utilizzare" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Le imprese possono utilizzare";
    b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli  esplosivi
per uso civile, che comprende la loro identificazione  univoca  lungo tutta la catena della fornitura e  durante  l'intero  ciclo  di  vita dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli  esplosivi  che consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto  previsto  dal comma 1";
    c) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "E' fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica  del sistema di raccolta dei dati per assicurare la  sua  efficacia  e  la qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i  dati  raccolti dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi".
  3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle  disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle  attivita'  autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i  caricatori  di  cui
all'articolo 38, primo comma, secondo periodo".
  3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La  denuncia  e'  altresi' necessaria per i soli caricatori in  grado  di  contenere  un  numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un  numero  superiore  a  15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successive modificazioni".
  3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "detiene armi  o"  sono  inserite  le  seguenti:  "caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
o".
  3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto,  detiene  caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo  comma,  secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n. 773, introdotto dal  comma  3-septies  del  presente  articolo,  deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono  fatte  salve
le ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di  denuncia  previste  dal medesimo articolo 38, secondo comma.
  3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11  febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente:

  "2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1  e  2,  l'attivita' venatoria non e' consentita con l'uso del fucile  rientrante  tra  le armi  da  fuoco  semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7,  dell'allegato  I  alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con l'uso di armi  e  cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non superiore a 6 millimetri Flobert".

  3-undecies.  Alle  armi  escluse  dall'uso   venatorio   ai   sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.  157, introdotto dal comma 3-decies del presente  articolo,  detenute  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla  detenzione vigenti anteriormente alla medesima data.  In  caso  di  cessione,  a qualunque  titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i   limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo  periodo,  della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni)).


Art. 3-bis.
(( (Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di  procedura penale). ))

((1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26  luglio  1975,  n. 354, dopo le parole:  "630  del  codice  penale,"  sono  inserite  le seguenti: "all'articolo 12, commi  1  e  3,  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,".
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del  codice  di  procedura  penale, dopo la lettera m-bis),  introdotta  dall'articolo  2,  comma  1-ter, lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente:

"m-ter)   delitti   di   promozione,   direzione,   organizzazione, finanziamento  o  effettuazione  di  trasporto  di  persone  ai  fini dell'ingresso  illegale  nel   territorio   dello   Stato,   di   cui all'articolo 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni")).


Art. 4

Modifiche  in  materia  di  misure  di  prevenzione   personali   ((e patrimoniali))  e  di  espulsione  dello  straniero  per  motivi   di
prevenzione del terrorismo

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole:  «nonche' alla  commissione  dei  reati  con  finalita'  di  terrorismo   anche internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a  prendere  parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di  un'organizzazione che  persegue  le  finalita'  terroristiche   di   cui   all'articolo 270-sexies del codice penale»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione  delle  misure  di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo  di  soggiorno nel comune di residenza o di  dimora  abituale  nei  confronti  delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre  il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai fini  dell'espatrio  di  ogni  altro   documento   equipollente.   Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento   equipollente   sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica  presso  il tribunale del capoluogo del  distretto  ove  dimora  la  persona,  il quale, se non ritiene di  disporne  la  cessazione,  ne  richiede  la convalida, entro quarantotto ore, al  presidente  del  tribunale  del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalita' di cui  al  comma 

1.  Il ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della  validita'  ai  fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano  di  avere effetto  se  la  convalida  non  interviene  nelle   novantasei   ore successive alla loro adozione.»;
((b-bis)  all'articolo  17,  comma  1,  dopo  le   parole:   "dal procuratore della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  di distretto ove dimora la persona," sono  inserite  le  seguenti:  "dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura penale,"));
c)  all'articolo  71,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «270-bis,  270-ter,  270-quater,  270-quater.1,
270-quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono  inserite le seguenti: «nonche' per i delitti  commessi  con  le  finalita'  di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;
d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:

«Art. 75-bis
Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

((1.  Il  contravventore  al  divieto   di   espatrio   conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo
9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni)).».
2. All'articolo 13, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate  negli  articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del  decreto  legislativo  28  luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
predetto termine  e'  di  dieci  giorni  se  sussistono  esigenze  di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».
Art. 4-bis.
(( (Disposizioni in materia di conservazione  dei  dati  di  traffico  telefonico e telematico). ))

((1. Al fine di poter agevolare le indagini  esclusivamente  per  i reati di cui agli articoli  51,  comma  3-quater,  e  407,  comma  2,
lettera a), del codice  di  procedura  penale,  in  deroga  a  quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive  modificazioni,  e fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  123,  comma  2,  del
medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente  decreto  sono  conservati  dal  fornitore  fino  al  31 dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei  reati.
Per le medesime finalita' i  dati  relativi  al  traffico  telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti  della comunicazione, sono conservati dal  fornitore  fino  al  31  dicembre
2016.
2. I dati relativi  alle  chiamate  senza  risposta,  effettuate  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico
oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano  di  applicarsi  a decorrere dal 1° gennaio 2017)).


Art. 5


Potenziamento  e  proroga   dell'impiego   del   personale   militare appartenente alle Forze armate

1. Al fine di consentire un maggiore  impiego  di  personale  delle forze  di  polizia  per  il  contrasto  della   criminalita'   e   la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75, del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio 2014, n.  6,  anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza  connesse  alla  realizzazione  dell'Expo  2015,  il  piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,  terzo  periodo,  del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato  fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000  unita'  e'
incrementato  di  1.800  unita',  in  relazione  alle   straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per  le  esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'
((e'))  ulteriormente   prorogato   fino   al   31   dicembre   2015, limitatamente a un contingente ((non inferiore a  200  unita')).  ((A
decorrere dal 30 giugno 2015, il  predetto  contingente  puo'  essere incrementato fino a 300 unita', compatibilmente  con  le  complessive
esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica)). Si applicano  le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1,  2  e  3,  del
decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti  contingenti  e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. ((Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica  destinazione  di  euro
29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo  24  del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,  e  di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del  medesimo
articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere  si  provvede, quanto a euro  3.441.406,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e   i   servizi dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1990, n. 39, quanto a  euro  14.830.629,  mediante  utilizzo
delle dotazioni finanziarie di parte corrente  aventi  la  natura  di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma  5,  lettera  b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione  "Fondi da  ripartire",  programma  "Fondi  da  assegnare",  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro  12.197.835,)) mediante corrispondente riduzione delle  ((dotazioni  finanziarie  di
parte corrente aventi  la  natura  di  spese  rimodulabili  ai  sensi dell'articolo)) 21, comma 5, lettera  b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero  della  difesa.

Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si  svolge l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le  stesse
modalita' di cui al comma 1,  di  un  ulteriore  contingente  di  600 unita' di militari delle Forze  Armate  dal  15  aprile  2015  al  1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di  euro,  per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante  due   appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle  risorse  finalizzate  all'evento,  da
parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la  successiva  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione  e contrasto del terrorismo e al fine  di  assicurare  la  tutela  degli
interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30  settembre  2015,  la spesa  di  euro  40.453.334  per  il  potenziamento  del  dispositivo
aeronavale di sorveglianza e  sicurezza  nel  Mediterraneo  centrale.
All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015,  si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre 2006, n.  296.  Il  Governo  riferisce  alle  competenti  Commissioni
parlamentari,  entro  il  15  giugno  2015,  sugli   sviluppi   della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilita' di personale per le esigenze  connesse  con  il  controllo  del  territorio  e  il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  264,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   nei   limiti   fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare  al  15
aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi  carabinieri  da  trarre  dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento  di
allievi carabinieri effettivi  in  ferma  quadriennale,  che  abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono  autorizzate  in deroga alle  modalita'  previste  dall'articolo  66,  comma  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del  comma3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015  e
a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di  parte  corrente  aventi  la
natura di spese rimodulabili ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero della difesa.
3-sexies.  Fermo  restando  quanto  disposto   dal   codice   della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito
l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC),  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate  le  modalita'  di  utilizzo,  da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a  pilotaggio  remoto,
comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del  territorioper finalita' di pubblica sicurezza, con particolare  riferimento  al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata  e  ambientale.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica)).


Art. 5-bis.

((  (Affidamento  in  custodia  giudiziale  di  prodotti   energetici sottoposti a sequestro). ))

((1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo del  territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di  accrescere
la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del  bilancio pubblico,  l'autorita'  giudiziaria   puo'   affidare   in   custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili  del fuoco, ove  ne  facciano  richiesta,  per  l'impiego  nelle  relative
attivita', i prodotti energetici  idonei  alla  carburazione  e  alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale  per  violazione  degli
articoli 40 e 49  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26 ottobre 1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni.  Nel  caso  di
dissequestro dei  prodotti,  all'avente  diritto  e'  corrisposto  un indennizzo calcolato sulla  base  del  valore  medio  del  prezzo  al
consumo,  riferito  al   momento   del   sequestro,   come   rilevato periodicamente dal Ministero  dello  sviluppo  economico  ovvero,  in
mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore)).


Art. 6

Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 ((, e  all'articolo
18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354))

1. Al  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1,  dopo  le  parole:  «o  di  eversione dell'ordine  democratico»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  di
criminalita' transnazionale»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale  del  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i  direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui  all'articolo  2,
comma 2,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a  colloqui
personali con  detenuti  e  internati,  al  solo  fine  di  acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica
di matrice internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e'  concessa  dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici  e
concreti   elementi    informativi    che    rendano    assolutamente indispensabile l'attivita' di prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 ((e al  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo)) nel termine di cui al comma  3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Le
autorizzazioni di cui al comma 2-bis e  le  successive  comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso  l'ufficio
del procuratore generale. Dello svolgimento  del  colloquio  e'  data informazione  al  Comitato  parlamentare  per  la   sicurezza   della
Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo  i  termini  e  le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33  della  legge  3  agosto
2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6,  7 e 8 dell'articolo 23 della legge  3  agosto  2007,  n.  124,  nonche'
quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
((1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio  1975, n. 354,  dopo  le  parole:  "procuratore  nazionale  antimafia"  sono
inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole:  "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti:  "nell'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater")).


Art. 6-bis.


((  (Modifiche  alla  disciplina  in  materia  di  collaboratori   di  giustizia). ))

((1. Al decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, le parole: "comma 3-bis" sono  sostituite  dalle seguenti: "commi 3-bis e  3-quater",  dopo  le  parole:  "procuratore
nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite  le  seguenti:
"e antiterrorismo" e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) al comma 4, le parole: "il parere del procuratore  nazionale antimafia  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il   parere   del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'" e  dopo  le parole:  "il  procuratore  nazionale  antimafia"  sono  inserite   le
seguenti: "e antiterrorismo";
3) ai commi 5 e  6,  dopo  le  parole:  "procuratore  nazionale antimafia",  ovunque  ricorrono,  sono  inserite  le   seguenti:   "e
antiterrorismo";
b) all'articolo  16-octies,  comma  1,  le  parole:  "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle  seguenti:  "procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e";
c) all'articolo 16-nonies:
1) al comma 1,  le  parole:  "sentiti  i  procuratori  generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo  11  del
presente  decreto  o  il  procuratore   nazionale   antimafia"   sono sostituite  dalle  seguenti:  "sentito   il   procuratore   nazionale antimafia e antiterrorismo";
2) al comma 2, al primo  periodo,  le  parole:  "i  procuratori generali  o  il  procuratore  nazionale  antimafia  forniscono"  sono
sostituite dalle seguenti:  "il  procuratore  nazionale  antimafia  e antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano"
e' sostituita dalla seguente: "allega".))


Art. 6-ter.


(( (Modifica all'articolo 47  del  decreto  legislativo  21  novembre 2007, n. 231). ))

((1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"o al terrorismo")).


Art. 7


Nuove norme in materia di trattamento  di  dati  personali  da  parte delle Forze di polizia

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' sostituito dal seguente:

«Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti

1. Agli effetti del presente codice  si  intendono  effettuati  per finalita' di polizia i trattamenti  di  dati  personali  direttamente
correlati all'esercizio dei compiti di  polizia  di  prevenzione  dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  nonche'  di
polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali  previsti  da  disposizioni  di legge, di regolamento, nonche' individuati  dal  decreto  di  cui  al
comma 3, effettuati dal Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati  destinati  a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o  altri  soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da  disposizioni
di legge o di regolamento non si  applicano,  se  il  trattamento  e' effettuato per finalita' di polizia,  le  seguenti  disposizioni  del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3.  Con  decreto  ((adottato  dal  Ministro  dell'interno,   previa comunicazione  alle  competenti  Commissioni   parlamentari,))   sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i  trattamenti  non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici  e
i relativi titolari.».


Art. 8

Disposizioni in materia di garanzie funzionali  e  di  tutela,  anche processuale,  del  personale  e  delle  strutture  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza

1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite  le  seguenti:  «i
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e  dopo  le parole: «della legge  16  marzo  2006,  n.  146,»  sono  inserite  le
seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
((2. Fino al 31 gennaio 2018:
a) non possono essere  autorizzate,  ai  sensi  dell'articolo  18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come
reato per le quali non e' opponibile il  segreto  di  Stato  a  norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007,  ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo  comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,  306,  secondo
comma, e 414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della  legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni,  la  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non
ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del  2007,  al  concorso  alla  tutela
delle strutture e del personale del Dipartimento  delle  informazioni per  la  sicurezza  (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la
sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo  24,  comma  1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono  essere  utilizzate  negli
atti dei procedimenti penali di cui all'articolo  19  della  medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita'  riservate
all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente  all'opposizione della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
del  direttore  generale  del  DIS  o  dei   direttori   dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di  cui agli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e
successive  modificazioni,  a  deporre  in  ogni  stato  o  grado  di procedimento con identita' di copertura»)).
((2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere  attivita'  di informazione,  anche  mediante  assetti   di   ricerca   elettronica,
esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici,militari,  economici,  scientifici  e  industriali  della  Repubblica
italiana.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  informa  il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica  con  cadenza
mensile circa le attivita' di ricerca elettronica)).
Capo II

Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale

Art. 9


Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: "Approvazione del codice di procedura penale"

1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della  Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale  antimafia» sono  inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»  ((e  le   parole:
"nell'articolo  51  comma  3-bis"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater")).
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  dopo  le
parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».
((3. All'articolo 117 del decreto del Presidente  della  Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis.  Il  procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis  accede  al
registro delle notizie di reato, al registro di cui  all'articolo  81 del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a  tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al  procedimento
per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione.  Il  procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di
dati  logiche  dedicate  alle  procure  distrettuali   e   realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo")).
4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola:  «antimafia»  sono  aggiunte  le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale  antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole:
«prevenzione   antimafia»   sono    inserite    le    seguenti:    «e antiterrorismo»; le  parole:  «A  tal  fine»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti  di  cui all'articolo 51, comma 3-bis» ((ed e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo:  "In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti  di   cui all'articolo 51, comma  3-quater,  si  avvale  altresi'  dei  servizi
centrali e interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e  impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi"));
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale  antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale  antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a),  dopo
le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono  sostituite  dalle
seguenti: «procure  distrettuali»;  alla  lettera  c),  infine,  sono aggiunte le seguenti parole:  «e  ai  delitti  di  terrorismo,  anche
internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis»  sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;
e) al  comma  4,  dopo  le  parole:  «nazionale  antimafia»  sono inserite le seguenti: «e  antiterrorismo»  e  le  parole:  «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
((4-bis. All'articolo 724, comma  2,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma  3-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater".
4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: "comma  3-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater"  e  dopo  la parola: "antimafia" sono aggiunte le seguenti: "e antiterrorismo")).


Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:

«Art. 103.
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

1.  Nell'ambito  della  procura  generale  presso  la  Corte   di cassazione  e'  istituita  la   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato,  con  funzioni  di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni  di  procuratore
aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalita'.
3.  I  magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia   e antiterrorismo sono scelti tra coloro che  hanno  svolto,  anche  non
continuativamente, funzioni di pubblico ministero  per  almeno  dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative  ed
esperienze  nella  trattazione  di   procedimenti   in   materia   di criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo  puo'
essere  valutata  solo  ove   risultino   equivalenti   i   requisiti professionali.
4. Alla nomina del  procuratore  nazionale  si  provvede  con  la procedura prevista dall'articolo 11,  terzo  comma,  della  legge  24
marzo 1958, n. 195.
5. Gli  incarichi  di  procuratore  nazionale  e  di  procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere  rinnovati
una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni  previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite  le
seguenti: «e antiterrorismo».
3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite  le  seguenti:  «e comma 3-quater»; dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»;  dopo  le  parole: «direzione  nazionale  antimafia»  sono  inserite  le  seguenti:   «e
antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni  distrettuali  antimafia» sono inserite le  seguenti:  «oltre  che  quelli  addetti  presso  le
procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in  materia  di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato
al procuratore nazionale antimafia» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e antiterrorismo».
4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre 2011, n. 159, sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  dopo  le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le  seguenti:
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione  nazionale  antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
Capo III

Missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia


Art. 11


Europa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro  59.170.314  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni  nei  Balcani,  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n. 141, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union  Rule  of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la  spesa  di  euro  206.133  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police  Unit  (IPU),  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la  spesa  di  euro  955.330  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission  in
Kosovo  (EULEX  Kosovo)  e  di  euro  46.210  per  la  proroga  della partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
delle Nazioni Unite  denominata  United  Nations  Mission  in  Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1°  agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre
2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  31 marzo  2015,  la  spesa  di  euro  65.505  per   la   proroga   della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni Unite  denominata  United  Nations  Peacekeeping  Force   in   Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro  19.105.564  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, fino  al  31  agosto  2015,  la  spesa  di  euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare  alla  missione
della NATO denominata Baltic Air Policing.


Art. 12


Asia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di
personale  militare  alla  missione  della   NATO   in   Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di  cui  alla  risoluzione
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per  la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre  2015,  la  spesa  di  euro  14.384.195  per   la   proroga
dell'impiego di personale militare  negli  Emirati  Arabi  Uniti,  in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le  missioni
internazionali in Medio Oriente e Asia.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego  di  personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per  le  esigenze  di  supporto
sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897  per  la  proroga  della partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime Task Force, e  per  la  proroga  dell'impiego  di  personale militare in attivita' di addestramento delle forze  armate  libanesi,
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014,  n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di  euro  1.868.802  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per  la  proroga
dell'impiego di personale  militare  in  attivita'  di  addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5,
del  decreto-legge  1°  agosto  2014,   n.   109,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015,  la  spesa  di  euro  90.655  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  1°  agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la  spesa  di  euro  142.170  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione dell'Unione europea in Palestina, denominata  European  Union  Police
Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL  COPPS),  di  cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  31 marzo  2015,  la  spesa  di  euro  92.594  per   la   proroga   della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di
personale militare alle attivita' della coalizione internazionale  di contrasto alla  minaccia  terroristica  ((del  Daesh)).  E'  altresi'
autorizzata la ulteriore spesa di euro  2.219.355  per  il  personale militare che ha partecipato alle medesime attivita' nel  periodo  dal
1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.


Art. 13


Africa

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino  al  ((14 febbraio 2015)), la spesa di ((euro 92.998))  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission
in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga  dell'impiego  di  personale militare in attivita' di  assistenza,  supporto  e  formazione  delle
forze  armate  libiche,  di  cui  all'articolo  3,   comma   1,   del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43)).
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro  29.474.175  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare dell'Unione europea  per  il  contrasto  della  pirateria  denominata
Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  ottobre
2014, n. 141. ((Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non
oltre la data del 30 settembre 2015,  la  partecipazione  dell'Italia alla  predetta  operazione  sara'  valutata,  sentite  le  competenti
Commissioni parlamentari, in relazione agli  sviluppi  della  vicenda dei due fucilieri della Marina  militare  attualmente  trattenuti  in
India)).
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro  21.235.771  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alle  missioni   dell'Unione europea denominate EUTM Somalia  e  EUCAP  Nestor  e  alle  ulteriori
iniziative dell'Unione europea  per  la  Regional  maritime  capacity building  nel  Corno  d'Africa  e  nell'Oceano  indiano  occidentale,
nonche' per il funzionamento  della  base  militare  nazionale  nella Repubblica di Gibuti e  per  la  proroga  dell'impiego  di  personale
militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia  somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma  5,  del  decreto-legge  1°
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1° ottobre 2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di  euro  2.055.462  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional  Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni  dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel  Mali,
di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014,  n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino  al  ((31 marzo 2015)), la  spesa  di  euro  1.401.305  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di  cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino  al  ((31 marzo 2015)), la spesa di  ((euro  147.945))  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare   al   Gruppo   militare   di osservatori internazionali della cessazione delle ostilita'  militari
nella  Repubblica  del   Mozambico,   denominato   EMOCHM,   di   cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n. 141.


Art. 14


Assicurazioni,   trasporto,   infrastrutture,   AISE,    cooperazione civile-militare, cessioni

1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto  e  per
la  realizzazione   di   infrastrutture,   relativi   alle   missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124.
3. Al fine di  sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di  euro  2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire  in  economia,
anche in deroga alle  disposizioni  di  contabilita'  generale  dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai  comandanti  dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa,  di  cui  al
presente decreto.
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: a) euro 91.000, per la cessione, a titolo  gratuito,  di  quattro
VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;
b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;
c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di  settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.
5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90  PROTETTO  e  tre  VM90
TORPEDO, nonche' di effetti  di  vestiario  ed  equipaggiamento  alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.
6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32,  del  decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla  legge
1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma  4,  lettera  d),  del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3,  lettera d), del  decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.  141,  possono  essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.
((6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per  l'ammissione  di  personale  militare  straniero  alla
frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari  con le modalita' di cui  all'articolo  573  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)).


Art. 15


Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti.
3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a)  missioni  Resolute  Support  ed  EUPOL  Afghanistan,  UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura  attivata  presso
le  Nazioni  Unite  e  il  personale  impiegato   in   attivita'   di addestramento  delle  forze  armate   libanesi,   missione   di   cui
all'articolo 12,  comma  9,  nonche'  il  personale  impiegato  negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in  servizio  di
sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul  e  di  Herat:  diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita,  Emirati  Arabi  Uniti  e
Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto  della  pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; c) missione EUMM Georgia: diaria prevista  con  riferimento  alla
Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger,  EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM  Mali,  EUCAP  Sahel  Mali,  ulteriori  iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime  capacity  building  nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale  impiegato
nel  Gruppo  militare  di  osservatori  internazionali   EMOCHM,   in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e  gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di  Gibuti:  diaria  prevista   con   riferimento   alla   Repubblica
democratica del Congo;
e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella  Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;
f) nell'ambito della missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles.
4. Al personale ((impiegato nelle attivita' di cui all'articolo  5, comma 3-bis, e nelle)) missioni di cui agli articoli 11, comma  6,  e
13, comma 3, del presente decreto e  all'articolo  5,  comma  2,  del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario  sono  corrisposti  in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di  cui  all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario  di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo  9,  comma  4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di  cui  al presente decreto, nonche'  al  personale  inviato  in  supporto  alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5 del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2009,  n.  12,  e  successive modificazioni, e all'articolo 4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. Le disposizioni  di  cui  al  comma  5  si  applicano  anche  al personale impiegato nelle missioni  delle  Nazioni  Unite  denominate
United  Nations  Military  Observer  Group  in  India  and   Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision  Organization  in  Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the  Referendum  in  Western Sahara  (MINURSO)  e   nella   missione   multinazionale   denominata
Multinational Force and Observers  in  Egitto  (MFO),  nonche'  nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
((6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011,  n.  107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 4:
1) le parole: "e della  partecipazione  di  personale  militare alle operazioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  13,  del  presente
decreto" e le parole: "nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e" sono soppresse;
2) le parole: "individuate con il decreto di cui  al  comma  1" sono sostituite dalle seguenti: "soggette al  rischio  di  pirateria,
individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno
e delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto  dei  rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)";
c) al comma 5, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite  dalle seguenti: "30 giugno 2016";
d) al comma 5-bis, le  parole:  "di  cui  al  comma  1",  ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 4".
6-ter.  All'articolo  111,  comma  1,  lettera   a),   del   codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: ", anche  con  le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto 2011, n. 130" sono soppresse.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano  in vigore il 1° giugno 2015.
6-quinquies.   Ogniqualvolta   siano   impiegate    nel    contesto internazionale Forze di polizia a ordinamento  militare,  il  Governo
specifica nella  relazione  quadrimestrale,  e  comunque  al  momento dell'autorizzazione o della  proroga  della  missione  stessa,  se  i
militari in oggetto rientrino  sotto  il  comando  della  Gendarmeria europea (Eurogendfor) )).


Art. 16


Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e  18,  a  valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

Capo IV

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione


Art. 17


Iniziative di cooperazione allo sviluppo

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di  euro  68.000.000  a  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014,  n.
190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione  volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar,  Pakistan,
Sierra Leone, Siria, Somalia,  Sudan,  Sud  Sudan,  Palestina  e,  in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.
((1-bis. Il Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di
organizzazioni non governative  che  intendano  operare  per  i  fini umanitari  nei  Paesi  di  cui  al  comma  1,  coinvolgendo  in   via
prioritaria  le  organizzazioni   di   comprovata   affidabilita'   e operativita' gia' operanti in loco)).
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto  degli  obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.  109,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1°  ottobre  2014,  n.  141.  Le  relative
informazioni  e  i  risultati  ottenuti  sono  pubblicati  sul   sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per  la  realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7 marzo 2001, n. 58.


Art. 18

Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle iniziative   delle    organizzazioni    internazionali    per    il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1.   Nel   quadro   dell'impegno   finanziario   della    comunita' internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione  della  missione
ISAF,  e'  autorizzata  per  l'anno  2015,  mediante   i   meccanismi finanziari  istituiti  nel  quadro   delle   intese   internazionali,
l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000  a  sostegno  delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676  per  interventi  volti  a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi  in  situazione  di fragilita', di conflitto o post-conflitto.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro  2.000.000  per iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di  euro  2.300.000  per  la  partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite  e  della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il
Libano, nonche' per la costituzione nello  stato  di  previsione  del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
((di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna  di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, anche mediante  il  cofinanziamento  di  programmi  di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti
di  istruzione  universitaria  abilitati  al   rilascio   di   titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea  e  di  laurea
magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n.  948.  Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella
misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a  carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I  programmi  di  tirocinio  promossi  dalle
universita' partecipanti prevedono il riconoscimento  di  almeno  due crediti formativi universitari per mese di attivita')).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015,  la  spesa  di  euro  10.781.848  per  assicurare  la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al  fondo  fiduciario  InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
alla Fondazione  Segretariato  Permanente  dell'Iniziativa  Adriatico Ionica, nonche' allo European Institute of Peace.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per  interventi  operativi
di emergenza e di sicurezza destinati alla  tutela  dei  cittadini  e degli interessi italiani all'estero.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale in  servizio  in  aree  di crisi  la  sistemazione,  per  ragioni  di  sicurezza,   in   alloggi
provvisori.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per  la  prosecuzione  della
realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo   9,   comma   6-bis,   del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30 settembre 2015,  la  spesa  di  ((euro  1.438.207))  per  l'invio  in
missione o in viaggio di servizio di personale  del  Ministero  degli affari esteri in aree di crisi, per la  partecipazione  del  medesimo
alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,  nonche'  per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a
supporto del personale del Ministero  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale inviato in localita' dove non  operi  una
rappresentanza  diplomatico-consolare.  L'ammontare  del  trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi  del  personale  di
cui al presente comma sono resi  pubblici  nelle  forme  e  nei  modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali.


Art. 19

Regime   degli   interventi,   nonche'   disposizioni   urgenti   per l'operativita'  dell'amministrazione  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la  disciplina  di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  agosto  2014,  n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli  articoli  17  e  18,  sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1° gennaio 2015 fino  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto.
((2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
marzo 2010, n. 30, nonche' di cui  all'articolo  23-bis  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale puo' collocare fuori  ruolo  funzionari  appartenenti  alla  carriera
diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio  1962,  n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive  modificazioni,  nell'ambito  dei contingenti, con le  modalita'  e  per  gli  effetti  previsti  dalle
predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione  della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal  collocamento
fuori ruolo)).


Art. 19-bis.


(( (Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori). ))

((1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione internazionale, avvalendosi anche del  contributo  informativo  degli
organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124
rende pubblici, attraverso il  proprio  sito  web  istituzionale,  le condizioni e gli eventuali rischi  per  l'incolumita'  dei  cittadini
italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.
2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione internazionale indica altresi', anche tramite  il  proprio  sito  web
istituzionale, comportamenti  rivolti  ragionevolmente  a  ridurre  i rischi, inclusa  la  raccomandazione  di  non  effettuare  viaggi  in
determinate aree.
3. Resta fermo che le conseguenze dei  viaggi  all'estero  ricadono nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione
di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi)).
Capo V

Disposizioni finali


Art. 20


Norme transitorie e di copertura finanziaria

1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dal procuratore nazionale antimafia.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160, dopo il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Le  funzioni
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale  sono  quelle  di procuratore nazionale aggiunto.».
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5,  6,»  sono  inserite  le  seguenti:
«7-bis,».
4. A decorrere dalla data di cui al  comma  1,  nelle  disposizioni vigenti  le  parole:  «procuratore  nazionale   antimafia»,   ovunque ricorrono,  si  intendono  sostituite  dalle  seguenti:  «procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo»  e  le  parole:   «Direzione
nazionale  antimafia»  si  intendono   sostituite   dalle   seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
5. I procuratori aggiunti designati dal  procuratore  nazionale  in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica  fino  a che il Consiglio superiore della magistratura  non  abbia  provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non  superiore  a  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto.
((5-bis. Con decreto del Ministro della  giustizia,  previo  parere del  Consiglio  superiore   della   magistratura,   e'   determinata,
nell'ambito della dotazione organica  complessiva  del  personale  di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale  antimafia
e antiterrorismo, tenuto  conto  dell'istituzione  di  due  posti  di procuratore aggiunto)).
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13,  14,  17  e  18, pari complessivamente a ((euro  871.072.635))  per  l'anno  2015,  si
provvede:
a)  quanto  a  ((euro  840.046.528)),   mediante   corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1240,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive modificazioni;
b) quanto a euro  1.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui  all'articolo  1,
comma 273, ((primo periodo,)) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei  residui  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 273, ((primo periodo,)) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento  all'entrata  di quota  corrispondente  delle  somme   accreditate   al   capo   della
delegazione di cui all'articolo  1,  comma  secondo,  della  legge  5 giugno 1984, n. 208;
e) quanto a euro  5.032.147,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale;
f)  quanto  a  euro  6.993.960,  mediante  utilizzo  delle  somme relative ai rimborsi corrisposti  dall'organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.  Nelle  more  dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di  euro  6.993.960  e' accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza  e  cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli  esiti degli accertamenti di entrata, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede al disaccantonamento  ovvero  alla  riduzione  delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui  alla  presente
lettera.
7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   Amministrazioni   interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante  l'utilizzazione  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente.


Art. 21


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2015

MATTARELLA


Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei  ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Gentiloni, Ministro degli affari esteri e  della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa
Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle   finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando